RESPONSABILITA’ DELL’AUTISTA SOCCORRITORE

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Nel quadro normativo delineato dal DPR 27 marzo 1992, oltre che dalle ulteriori fonti costituite da normative regionali, l’attività professionale prestata nell’ambito del soccorso pubblico si colloca all’interno di un sistema; il sistema dell’emergenza è organizzato sulla base territoriale dei singoli sistemi 118.
Al sistema dell’emergenza territoriale, si associa il sistema di risposta alla grande emergenza, regolato dal DPCM 13 febbraio 2001.
In termini di disciplina normativa e delle responsabilità, quindi, la figura dell’ autista soccorritore è collocata in un contesto, le cui regole e discipline rappresenta il primo e fondamentale fattore di riduzione del rischio di dover rispondere di condotte erroneamente tenute.

Seguire le indicazioni e i protocolli del sistema pubblico del soccorso, è il primo dovere da adempiere perché la propria attività lavorativa sia corretta, utile e garantita. Nel sistema rientrano più momenti e più soggetti. Ad ogni fatto potenzialmente lesivo con il quale si viene a contatto corrisponderà una prima risposta sul territorio, in collegamento con la Centrale 118 che regola la gestione delle risorse del soccorso.

Già in fase di prima risposta, l’ autista soccorritore intervenuto sarà chiamato a istituire una relazione con i cittadini, con eventuali altri operatori presenti sul posto, con la Centrale 118. Di seguito, lo sviluppo dell’attività di soccorso lo porterà a contatto con un presidio ospedaliero e con la componente sanitaria del soccorso.
La riduzione delle proprie responsabilità potenziali corrisponde al riconoscimento dell’agire in un sistema fortemente strutturato. La comunicazione con la Centrale 118 è di fondamentale utilità, sia perché istituzionalmente prevista per la determinazione di modalità di condotta anche in casi critici, sia perché tutte le conversazioni sono registrate e costituiscono documenti utilizzabili per determinare anche a posteriori la correttezza delle azioni compiute.

Il nostro ordinamento giuridico contempla diverse forme di responsabilità.

La responsabilità penale deriva dalla violazione delle norme sanzionatorie contenute nel codice penale e in leggi penali speciali. Sono considerati reati i fatti più gravi e lesivi di beni e valori tutelati dall’ordinamento, la responsabilità penale è strettamente personale e si accerta con un processo penale. Il processo penale nasce con una notizia di reato, che perviene al Pubblico Ministero, magistrato della Procura della Repubblica, da forze di polizia, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o anche come querela o denuncia di semplici cittadini; egli ne vaglia la fondatezza mediante indagini, al cui esito può chiedere l’archiviazione del caso o formulare un’ accusa davanti a un Giudice Penale.

La responsabilità civile deriva dalla contrapposizione fra due soggetti. Si accerta con un processo, che nasce da una domanda, rivolta al Giudice Civile in base ad un atto introduttivo del giudizio. La decisione del Giudice, fondata sulle prove addotte dalle parti, regola il rapporto tra i due soggetti ovvero produce obbligo di risarcire il danno. E’ tipica della responsabilità civile, a differenza di quella penale, la possibilità di trasferimento dell’obbligo del risarcimento su un altro soggetto. Le due forme di responsabilità e di giudizio di cui si è detto si collocano all’interno dell’ordinamento giudiziario statuale.

Non va tuttavia dimenticata la cosiddetta responsabilità amministrativa nei confronti della propria struttura di lavoro, la responsabilità deontologica che deriva dalla violazione dei doveri morali di un incaricato di pubblico servizio e di operatore sanitario quale e’ l’autista soccorritore professionale; essa può essere formalizzata nel contratto di lavoro.

Pubblico servizio. Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. L’autista soccorritore ed il soccorritore non possono formulare diagnosi, né diagnosticare la morte, compiti esclusivi del medico.

In sintesi si può dire che manovre tipiche che il soccorritore può porre in essere utilmente sono:

  • rilevare e comunicare i parametri vitali e le alterazioni organiche evidenti
  • eseguire manovre rianimatorie di base per le quali si è stati addestrati
  • defibrillazione se addestrati ed autorizzati
  • immobilizzare e tutelare fratture
  • praticare un’emostasi
  • proteggere e medicare temporaneamente ferite
  • trasportare un malato/ferito in base alla patologia presunta comunicata
  • sottrarre un malato/ferito da imminenti situazioni di pericolo
  • tutelare la riservatezza del malato/ferito

Poiché nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art. 32 della Costituzione), la persona capace di intendere e di volere può rifiutare di essere soccorsa. E’ buona regola che la volontà di non farsi curare sia documentata; il consenso può essere presunto (ed è questa la situazione tipica dell’intervento su persona al momento priva di coscienza).
La legge prevede casi particolari nei quali si può prescindere dalla necessità del consenso (anche se costituisce dovere deontologico sia dei sanitari che dei soccorritori ricercarlo comunque).
Possono essere soggette a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), oltre alle malattie infettive e contagiose, le malattie mentali che determinano condizioni tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, quando gli stessi non vengono accettati dal malato e non è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. In questi casi se il soggetto non accetta volontariamente le cure, esse sono disposte con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su richiesta di un medico e convalida da parte di un altro medico (appartenente al servizio sanitario pubblico). L’ordinanza del Sindaco deve essere sottoposta al Giudice Tutelare che valuta nel merito la fondatezza della decisione.

Il soccorritore deve concorrere a tutelare attivamente la riservatezza della persona assistita. Egli, oltre a non fornire a terzi informazioni sui cosiddetti “dati sensibili”, la cui rivelazione è sanzionata dall’art. 22 della legge 675/96 sulla tutela della riservatezza (in particolare: “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute”), dovrà porre al riparo la persona soccorsa dalla curiosità degli astanti. La circolazione alla guida di autoambulanze, automediche è regolata dall’art. 177 del Codice della Strada. I dispositivi sonori e visivi vanno utilizzati congiuntamente e solo per l’espletamento dei servizi urgenti di istituto.
In questo caso i conducenti sono esentati dal rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni della comune circolazione stradale e hanno il diritto di farsi cedere il passo dagli altri veicoli; devono però comunque adeguarsi alle segnalazioni degli agenti del traffico e rispettare le regole di comune diligenza e prudenza.
L’uso improprio dei dispositivi è sanzionato in via amministrativa.

                                                                                           Picarella Antonello

                                                                                           RSU autista 118

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