La disciplina dello sciopero: aspetti fondamentali

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unnamedA ridosso dello sciopero nazionale a declinazione territoriale previsto per fine maggio sul rinnovo contrattuale dei lavoratori del pubblico, ho “approfittato” di questa occasione per affrontare (in maniera sommaria e solo su gli aspetti costitutivi dell’istituto) la disciplina dello sciopero provando a sottolineare gli elementi fondamentali, e per tracciarne un excursus in grado di rendere palese la “potenza” di tale strumento in mano ai lavoratori e al sindacato, e il perché tale strumento incute “timore” nei confronti dei datori di lavoro (pubblico o privato), tanto da indurre i governi che si sono succeduti in maniera ciclica, a cercare di limitarne la portata.

  1. 1. Lo sciopero da reato penale a diritto costituzionale.

Nel nostro paese lo sciopero è stato dapprima represso come reato (dal codice penale sardo del 1859), poi tollerato come mera libertà (dal codice penale Zanardelli del 1889 e lasciato, quindi alle sole sanzioni disciplinari del datore); di nuovo dichiarato contra legem durante il periodo fascista (dal codice Rocco del 1930); infine riconosciuto e protetto come diritto.

Siffatto riconoscimento del diritto di sciopero avviene con l’art. 40 Cost., norma immediatamente precettiva contenente però un rinvio al Parlamento per il regolamento legislativo del relativo esercizio.

Il diritto di sciopero, dopo il riconoscimento costituzionale, “non è soltanto un diritto (negativo) di libertà verso lo Stato, ma si qualifica tra i diritti sociali costituendosi anche nei rapporti con l’imprenditore come potere di sospendere l’obbligazione di lavoro mediante partecipazione all’astensione collettiva a titolo di coalizione per la difesa di un interesse professionale, con l’effetto di impedire l’insorgere di responsabilità civile per inadempimento del contratto”.

Il fondamento del diritto di sciopero viene individuato dalla dominante dottrina valorizzando il principio di uguaglianza c.d. sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost.

Secondo un giudizio corrente, il riconoscimento del diritto di sciopero troverebbe fondamento nell’essere strumento idoneo a realizzare, già nel suo svolgimento, l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (C. Cost. 290/1974).

Il discorso sul fondamento finisce per riflettersi sulla natura del diritto di sciopero e così vede nel diritto di sciopero riconosciuto dall’art. 40 Cost. un vero e proprio diritto soggettivo, che consiste nel potere di tenere un certo comportamento quale l’abbandono del lavoro, senza alcun costo aggiuntivo oltre a quello retributivo.

La dottrina si divide su due posizioni in merito alla configurazione del diritto di sciopero, che vanno appunto dalla qualificazione di quest’ultimo come un diritto soggettivo fino alla qualificazione di diritto individuale ad esercizio collettivo.

Ciò significa che è il singolo prestatore – dipendente pubblico o provato, lavoratore c.d. atipico, lavoratore autonomo o parasubordinato – ad essere titolare esclusivo del diritto di sciopero, che può esercitare senza bisogno di alcun avvallo da parte di un sindacato anche se occorre una indizione rivolta ad una pluralità di lavoratori che si uniscono in un’astensione originata da ragioni collettive (Cass. 4288/1984).

  1. Ambito del diritto e modi attuativi dello sciopero.

Secondo un approccio oggi corrente, il significato legale di sciopero, fatto proprio nell’art. 40, coincide con quello recepito nel contesto sociale, cioè un abbandono del lavoro da parte di una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune.

Trattasi di un fenomeno multiforme, variante a seconda della durata, dell’estensione, dell’articolazione della lotta, per cui se si guarda alla prima variabile, la distinzione tradizionale è fra sciopero ad oltranza – almeno tendenzialmente proseguito fino al successo – e sciopero a tempo – condotto per un certo periodo, fatto anche di ore.

Se si guarda all’estensione, la figura che rileva è quella dello sciopero generale, cioè potenzialmente esteso all’intero universo del lavoro di un paese, di un grande settore produttivo, come ad es. quello industriale, di un territorio, come ad es. una Regione.

Lo sciopero può anche essere “articolato”, nella duplice variante dello sciopero a singhiozzo (costituito da un susseguirsi di brevi interruzioni e riprese del lavoro) e dello (con un alternarsi di interruzioni del lavoro, volta a volta da parte dei soli lavoratori di determinati reparti, gruppi ecc).

La decisione della Cassazione 711/1980, riconosce la legittimità dello sciopero articolato, facendone coincidere il concetto legale. Pertanto lo sciopero articolato è ormai considerato legittimo dai giudici, sempreché rispettoso dei limiti “esterni”; tra questi in primis quello dettato dalla necessità di tutelare la c.d. produttività aziendale, intesa come capacità di continuare a svolgere la propria iniziativa economica. Ed altrettanto legittimo è il c.d. sciopero bianco, cioè attuato senza un contestuale abbandono del posto di lavoro.

  1. Gli effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro.

L’esercizio del diritto di sciopero sospende l’obbligazione lavorativa, con conseguente perdita di retribuzione. Trattasi però di una sospensione relativa, non assoluta del rapporto, ristretta al sinallagma delle prestazioni del rapporto di lavoro. Con riferimento all’anzianità di servizio parte della giurisprudenza afferma che questa decorre durante lo sciopero per determinati effetti e non per altri: si, laddove sarebbe sufficiente la mera continuità giuridica del rapporto; no, laddove sarebbe necessaria anche l’effettiva continuità della prestazione, come per le ferie retribuite e per alcune forme di retribuzione differita, come la tredicesima, la quattordicesima, il premio di produzione, tanto da comportare una riduzione proporzionale di tali voci.

Di regola, la trattenuta della retribuzione è proporzionata alla durata effettiva dell’astensione dal lavoro.

L’esercizio del diritto di sciopero rende illegittimo qualsiasi atto o comportamento del datore sanzionatorio o discriminatorio con riguardo all’abbandono del lavoro.

Praticante in diritto del lavoro e

 collaboratore sportello del lavoro precario

 Corizzo Salvatore

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