Il nuovo testo unico del pubblico impiego: una misura che farà discutere

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unnamedLa riforma del pubblico impiego che l’esecutivo in questi giorni sta illustrando in diverse sedi, isitutzionali e non, si presenta come una modifica radicale dell’assetto normativo su cui poggia il funzionamento dell’amministrazione pubblica a partire dalla  grande riforma della Pubblica Amministrazione, che a partire dalla L. 142/90 sulle Autonomie Locali (successivamente modificata dalla L. 265 del 3 agosto 1999) e con la L. 241 dello stesso anno sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso, ha affermato il principio fondamentale che la Pubblica Amministrazione è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità (Art. 1 L. 241/90).

L’elemento più interessante – e contradittorio – della riforma, riguarda la redifinizione del contratto del pubblico impiego degli statali, che, da quanto illustrato in questi ultimi giorni, sia dal Ministro Madia che dal premier Renzi, sembra avere effetti simili a quelli che derivano dalla disciplina del contratto a tutele crescenti disciplinato dal Jobs act.

Un altro elemento interessante da analizzare sono i tempi con cui questo pezzo di riforma deve essere approvato, infatti, la riforma della pubblica amministrazione dice che questo pezzo delle delega può essere esercitato entro febbraio dell’anno prossimo. Finora il governo aveva parlato di settembre. Insomma c’è stato uno slittamento della tempistica, che di fatto posticiperà l’approvazione della riforma a dopoil referendum sulla riforma costituzionale. Sarà forse perché il Governo sa che a votare per un referendunm costituzionale – ormai diventato una sorta di “plebiscito” sulla figura del premier e sul gradimento dei cittadini nei confronti del Governo – voteranno anche 3 milioni di dipendenti pubblici…ai posteri l’ardua sentenza.

Andando ad analizzare il merito, la bozza del nuovo testo unico del pubblico impiego rischia di essere come un ciclone che spazza via le ultime certezze che sono rimaste ai lavoratori e lavoratrici della pubblica  amministrazione: ossia la fine del posto fisso e degli scatti di anizanità così come sono stati conosciuti per anni da milioni di lavoratori.

Alla pagina 72 del decreto elaborato dai tecnici del governo, si trova la norma attuativa più attesa fra quelle legate alla riforma della pubblica amministrazione approvata un anno fa. Ogni anno, dice il documento, tutte le amministrazioni devono comunicare al ministero le “eccedenze di personale” rispetto alle “esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”. Detto brutalmente, i dipendenti che non servono o che la situazione di bilancio non consente di tenere in carico. Le “eccedenze” possono essere subito spostate in un altro ufficio, nel raggio di 50 chilometri da quello di provenienza con la mobilità obbligatoria. Altrimenti vengono messe in “disponibilità”: non lavorano e prendono l’80% dello stipendio con relativi contributi per la pensione. Ma se entro due anni non riescono a trovare un altro posto, anche accettando un inquadramento più basso con relativo taglio dello stipendio, il loro “rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto”. Licenziati. In teoria un meccanismo simile c’è già adesso. Ma agli uffici che non comunicano le eccedenze non succede nulla e infatti tutti si guardano bene dal farlo. Con le nuove regole, invece, ci sarà lo stop alle assunzioni e il procedimento disciplinare per il dirigente.

Nella bozza non risulta chiaro su quali criteri si valuta un’eventuale “eccedenza”, così come non risulta chiaro come si determinano eventuali “esigenze funzionali” o quando la “situazione finanziaria” possa leggittimare procedure volte a ridurre il personale. Leggendo tali disposizioni, viene da chiedersi se quanto previsto dalla bozza del testo unico sia compatibile con i dettati costituzionali previsti all’articolo 4 e 36 che garantiscono il diritto a lavorare e il diritto ad avere una retribuzione dignitosa.

L’altro elemento di novità, contenuto nella bozza del testo unico, riguarda i c.d. scatti di anzianità, sullo stipendio. Il nuovo testo unico li cancella per sempre. Ogni anno tutti dipendenti pubblici saranno valutati dai loro dirigenti per il lavoro fatto. E sulla base di quelle pagelle sarà assegnato un aumento, piccolo o grande a seconda delle risorse disponibili, a non più del 20% dei dipendenti per ogni amministrazione.

Sarà una valutazione oggettiva? Chi e come valuterà il lavoro dei dipendenti del pubblico?

Anche in questo caso, nella bozza di testo risulta alquanto fumoso il modo in cui potranno avvenire tali valutazioni, ed anche in questo caso sarà importante verificare che quanto definito nel testo unico non confligga con il dettato costituzionale ed in particolare con l’articolo 36.

Tale disposizione risulta ancora più gravosa da sostenere se si pensa che i lavoratori del pubblico impiego hanno un blocco della contrattazione colletiva che si protrae dal 2011 che li penalizza fortemente e che sulla illegittimità di questo blocco ha visto esprimersi anche la Corte costituzionale. Infatti, nella sentenza 23 luglio del 2015, si legge: “Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto,” – scrivono i giudici costituzionali – “considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza”; poi la Consulta rivolgeva, infine, un appello al Governo a modificare al più presto la legislazione: “rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all’ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato”.

Tuttavia l’appello della Corte al Governo era di riprendere la contrattazione  per adeguare le condizioni economiche dei lavoratori, rimaste invariate da anni, al costo della vita attuale per un esistenza libera e dignitosa, invece sembra che il Governo, abbia deciso di risolvere il problema eliminando direttamente il principio dell’adeguamento economico collettivo.

Di fatto tale modifica potrà avere dei riflessi importanti anche sulla funzione che della contrattazione collettiva in Italia, e quindi del ruolo che le organizzazioni sindacali hanno avuto dalla nascita della Repubblica in poi; non è un caso che sempre la sentenza che dichiarava l’illeggittimità della contrattazione collettiva si fa un riferimento al carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.).

Per concludere, si può affermare che da qui a febbraio, quando dovrebbe essere approvato il testo uinco del pubblico impiego, si giocherà una partita che andrà oltre la questiine economica e delle misure atte a razionalizzare  la spesa pubblica anche nel settore dell’ammistrazione, in quanto tali misure potrebbero avere dei riflessi sostanziali sui diritti individuali e collettivi di milioni di lavoratori e cittadini.

Praticante in diritto del lavoro e

 collaboratore sportello del lavoro precario

 Corizzo Salvatore

 

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