FUTURO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

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DSCN2311Dalla Legge di stabilità: “comma 566. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Nel periglioso cammino della vigente legge di stabilità questo comma, proposto dal Ministero della Salute, è stato uno dei pochi che non solo è rimasto intatto nella proposta iniziale ma anche che ha registrato solo un emendamento modificativo, peraltro respinto: questo già depone positivamente avendo registrato un consenso così ampio. L’art. 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 ha posto con forza la necessità che: “Per un efficientamento del settore delle cure primarie, si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica gerarchica  per perseguire una logica di governance responsabile dei professionistico involti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo” Per dare attuazione a questo obiettivo, così innovativo e certamente discontinuo con la vigente organizzazione del lavoro sanitario,  il Ministero della Salute ha proposto, tra le altre proposte,  agli altri Ministeri, che hanno convenuto, che  è prioritario  implementare le competenze degli infermieri e delle altre professioni sanitarie al fine di avviare una profonda innovazione dell’organizzazione del lavoro in sanità funzionale non solo a valorizzare allo stesso tempo ruolo e funzione dei professionisti della salute  ma soprattutto a fornire prestazioni sanitarie sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini  non solo in ospedale ma soprattutto  nel territorio, costituendo quest’ultima la sfida più rilevante nell’innovazione. Nella relazione illustrativa della proposta di articolo in questione si ricordava che per questo  il Ministro alla Salute e gli Assessori Regionali alla Sanità hanno deciso di rivisitare le competenze di queste professioni sanitarie per meglio interpretare e liberare il loro potenziale operativo nella forma più estesa possibile sulla base della vigente normativa (in parte larga ancora inattuata)  approvando e condividendo le proposte, elaborate dallo specifico Tavolo tecnico Ministero-Regioni e sindacati,  per l’implementazione delle competenze delle professioni sanitarie e per l’introduzione delle specializzazioni previste dall’art.6 della legge 43/06, iniziando ad adeguare le competenze delle professioni infermieristiche, alla luce della evoluzione ordinamentale e formativa, a quella scientifica,tecnologica e dei nuovi modelli organizzativi. La norma, quindi, inizia con il tentativo di cominciare a delineare quello che potrebbe essere denominato “atto medico” affidando alla professione medica e per estensione agli altri dirigenti sanitari, “le competenze  in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia”; quali debbono essere queste competenze non può essere cristallizzato in una norma di legge bensì non può che essere il risultato di un articolato e partecipato processo dinamico e non statico di identificazione scientifico, professionale e giuridico che la stessa norma potrà avviare con il consenso ed il protagonismo in primis della stessa professione medica e degli altri dirigenti sanitari. Come ben insegna l’evoluzione delle competenze all’interno delle professioni sanitarie, in particolare dopo l’emanazione vent’anni fa dei nuovi profili professionali di infermiere etc e per effetto delle leggi 42/99 e 251/00 atti e competenze prima svolti dai medici sono, senza alcun contraccolpo tra le professioni interessate e sullo stato di salute dei cittadini, svolti anche da altri professionisti sanitari per effetto sia dell’evoluzione scientifica e tecnologica, ma anche e soprattutto perché confacenti all’acquisita formazione universitaria di base e post base e per il nuovo status di professioni non più ausiliarie. A ben vedere non mi pare un processo difficile di identificazione: basti vedere laddove questo processo è stato già realizzato da anni con procedure analoghe a quanto previsto dal comma 566 della legge di stabilità e cioè l’esperienza Toscana del See and treat per effetto di ciò nei Dipartimenti d’emergenza ospedalieri sono ben stabilite le tipologie di codici bianchi e verdi, certamente non quelli gialli e rossi,  gestibili anche dagli infermieri secondo protocolli concordati e percorsi formativi mirati. Comunque, come prevede la norma, il processo di riordino delle relazioni, dei ruoli e delle competenze individuali e di equipe  si attua rivitalizzando lo strumento democratico della concertazione con tali rappresentanze, dei professionisti interessati, archiviando così legislazioni precedenti che l’avevano abolita, in quanto si tratta di intervento sull’organizzazione del lavoro e sulle conseguenti competenze. Quindi siamo in presenza di una potenziale ed innovativa messa in discussione della attuale organizzazione del lavoro in sanità, in molte realtà ferma a modelli antecedenti alla stessa legge di riforma sanitaria, che non tiene conto delle capacità professionali che i profili professionali approvati giusto vent’anni fa e corroborati dalle leggi che hanno realizzato la riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Molti di questi professionisti avvertono lo scarto tra quello che potrebbero o saprebbero fare per effetto di queste leggi e della loro formazione universitaria con la realtà quotidiana nella quale svolgono compiti e funzioni analoghe alla preesistente condizione di professione sanitaria ausiliaria, svolgendo addirittura compiti propri di altri operatori quali gli operatori sociosanitari. Con questi provvedimenti, se ben scritti e, soprattutto se ben realizzati, si potrebbe finalmente invertire la tendenza e mettere in condizione questi professionisti di operare a pieno regime delle loro potenzialità e capacità: è evidente che questo processo è funzionale al Servizio Sanitario Nazionale se investe nella sua operatività quotidiana settori larghi degli operatori interessati e non circoscritto a fasce ristrette; per realizzare questo sarà necessario nell’immediato dar vita a forme di formazione aziendale e regionale per arricchire conoscenze e capacità operative, anche sulla base di protocolli operativi concordati e successivamente rivedere gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea affinché molte delle nuove competenze diventino rientrino nel patrimonio formativo di base.
Il quadro delineato così come delineato con autorevolezza da tale Accordo Governo-Regioni è così chiaro che non lascia dubbio alcuno sullo scenario di riferimento nel quale dar corso all’innovazione delle competenze delle professioni sanitarie; pertanto è evidente che ora che il tutto oltre che essere messo in sicurezza e sancito da Parlamento, Governo, Regioni e Province Autonome è possibile riprendere l’iter di approvazione dei due schemi di Accordo Stato – Regioni sinora elaborati dal Ministero della Salute: il primo riguardante le implementazioni delle competenze delle professioni infermieristiche ha avuto l’approvazione da parte delle Regioni e dal Ministro alla Salute e che ha già svolto la concertazione con le rappresentanze dei profili interessati e di quello riguardante la professione di tecnico sanitario di radiologia medica che, allo stato attuale, ha avuto sinora il consenso delle rappresentanze dell’area radiologica per continuare successivamente con l’esame delle altre 19 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
 
                                                           La Segreteria Regionale UIL FPL

                                                                Verrastro Giuseppe

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