ARPAB: NON GIOCHI A SCARICABARILE SUGLI INTERINALI

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Il 20 dicembre 2018 è stata convocata la delegazione trattante dell’ARPAB per discutere diversi punti all’ordine del giorno tra i quali: 1° punto all’ordine del giorno   costituzione dei fondi contrattuali  6° ed ultimo punto all’ordine del giorno)  “Personale in somministrazione art. 8 comma 5 lettera g”

L’ultimo punto all’ordine del giorno, in realtà, ha assorbito l’intera riunione all’esito della quale la UIL FPL è stata posta nell’impossibilità di esprimere il proprio consenso.

Una successiva riunione è stata riconvocata per il giorno 27 dicembre.

Con nota del 24 dicembre il Direttore Generale  ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di rinvio formulata da questa sigla sindacale attesa la necessità di procede alla costituzione dei fondi entro il termine dell’esercizio finanziario, senza palesare alcuna urgenza in ordine alla scadenza del personale somministrato.

A causa dei rappresentati impedimenti i rappresentanti della UIL FPL non hanno preso parte alla citata riunione.

Dalla successiva DDG. 378/2018, di riconvocazione della delegazione trattante per il giorno 31 dicembre 2018, questa organizzazione sindacale apprende, che “assume particolare urgenza” l’ordine del giorno relativo al limite di utilizzo del personale somministrato e che risultano in scadenza al 31 dicembre 10 contratti di somministrazione.

Apprende, altresì, che ad oggi non sono stati addirittura ancora acquisiti i pareri dei dirigenti e dei funzionari coinvolti nel progetto Masterplan che devono indicare i fabbisogni numerici effettivi di personale somministrato,  i quali sono convocati per i primi giorni di gennaio.

Sempre dalla succitata DDG 378 desume che laddove le organizzazioni sindacali non esprimano in tale data il proprio consenso, sarebbe ad esse imputabile il mancato rinnovo dei lavoratori somministrati.

La UIL FPL intende chiarire che la causa del mancato raggiungimento dell’accordo è interamente imputabile all’ARPAB che, infatti, nella seduta del 20 dicembre, si è presentata in delegazione trattante sprovvista di qualsiasi dato necessario ad avviare in maniera seria un dibattito sulle questioni e materie oggetto di contrattazione integrativa, impedendo alla UIL FPL di esprimere il proprio consenso in maniera consapevole e ponderata.

Ed infatti, ad oggi, l’ARPAB non soltanto non ha preso una posizione espressa e univoca in ordine al limite vigente in materia di utilizzo di personale in somministrazione per gli Enti a cui risulta applicabile il contratto collettivo della Sanità, ma si ha si è rifiutata verbalmente nella seduta del 20 dicembre di richiedere un parere alla Funzione Pubblica, all’Avvocatura dello Sato o all’ARAN, sull’interpretazione del combinato disposto degli art. 8 comma 5 e lett. g) e 59 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 21.05.2018, dal quale sembrerebbe evincersi quale limite massimo di utilizzo del personale in somministrazione il 20% del personale assunto a tempo indeterminato, parere, peraltro, sollecitato da questa sigla sindacale già nella seduta del 20 dicembre.  

Ma vi è di più. Sempre nella seduta del 20 l’ARPAB ha rappresentato ai presenti che i contratti di somministrazione sarebbero addivenuti a scadenza in data 30 marzo 2019 e non già il 31 dicembre.  

Alla luce di quanto rappresentato preme a questa sigla sindacale chiarire che nessuna convocazione della delegazione trattante è stata disposta prima della data del 20 dicembre sull’ordine del giorno relativo alla percentuale di utilizzo del personale somministrato, che l’Agenzia nella seduta del 20 dicembre si è rifiutata verbalmente di richiede un parere ad organi terzi, tra i quali in primis la Funzione Pubblica, e che nel giro di una settimana l’Agenzia ha fornito dati diversi e contraddittori in merito alle percentuali di utilizzo del personale somministrato nonché alle relative scadenze contrattuali.

Dei predetti dati sul personale in somministrazione tutte le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto avere piena conoscenza tramite l’informativa obbligatoria prevista dall’art. 32 comma 3   CCNL 20/09/2001   

Insomma, siamo alle solite. L’ARPAB si è presentata all’importante riunione del 21 dicembre senza aver fatto i compiti a casa ovvero omettendo di fornire gli elementi necessari ad assumere una decisione congiunta, fornendo dati carenti, contraddittori e addirittura mutati nel corso dei giorni.

Sorprende tale modalità di conduzione della contrattazione integrativa nonché la superficialità con cui l’amministrazione affronta tematiche così importanti sia per gli interessi stessi dell’Agenzia sia per gli interessi di quei lavoratori i cui contratti addiverranno a scadenza a breve.

Sconcerta il tentativo di scaricare sulla parte privata, ed in particolare sulla UIL FPL,  tale superficialità ed il conseguente ritardo nella determinazione sullo sforamento dei limiti di assunzione di lavoratori in somministrazione.

Ed infatti, le norme contrattuali che per la prima volta hanno previsto l’intervento delle rappresentanze sindacali sulla possibilità di superare il limite di contingentamento del personale in somministrazione sono entrate in vigore già dal  21/05/2018.

L’ARPAB  avrebbe dovuto, dunque, ricordarsi ben prima del 20 dicembre di convocare la delegazione trattante nonché di verificare il limite massimo di utilizzo di lavoratori somministrati.

Con il presente comunicato si evidenzia, ad ogni buon conto, che la UIL FPL, è pienamente a favore dell’aumento occupazionale, purchè questo sia posto in essere nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di legge,delle procedure di concertazione e delle disposizioni del CCNL, nonché del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Si rappresenta, altresì, che il tentativo di scaricare la responsabilità della mancata assunzione dei lavoratori somministrati sulle oo.ss. -come è chiaramente desumibile dalla lettura della DDG 379/2018 – altro non è che un debole alibi: l’ARPAB, infatti, – ricorda questa sigla sindacale al Direttore Iannicelli – può procedere unilateralmente alle assunzioni del citato personale ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.lgs. 165/2001.

La citata norma, infatti, consente, nelle more delle trattative, qualora non si raggiunga l’accordo e ciò determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, di provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione.

Ciò nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza che devono improntare le relazioni tra parte pubblica e parti sindacali – principi che si coglie l’occasione per rammentare all’ARPAB.

Da ultimo  una domanda al Direttore Generale: se è così certo che non sussista alcun limite in materia di assunzione di personale somministrato come mai nelle tante delibere di queste festività natalizie non ha espresso in maniera certa ed inequivocabile tale concetto, posto in dubbio proprio dalla UIL PFL? Come mai lo stesso concetto non è stato espresso in maniera chiara ed inequivocabile dal Direttore Amministrativo o dal Consulente in materia di personale dell’Agenzia nella seduta della delegazione trattante del 20 dicembre?

Se così fosse stato, infatti, la UIL FPL, in presenza di tutti i dati necessari, avrebbe certamente espresso il proprio consenso all’assunzione del personale somministrato. 

 

IL Segretario Regionale Aggiunto UIL FPL

Verrastro Giuseppe

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