ABROGAZIONE FERIE NON GODUTE

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Tra le tante norme penalizzanti della legge sulla spending review c’è quella sulla abrogazione delle ferie non godute dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vieta in modo  totale ed assoluto la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche nei casi di cessazione dal lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, ecc..

Al fine di prevenire ed evitare i soliti interventi di enti ed aziende troppo zelanti, che non si peritano anche in questi momenti tesi e difficili di dare applicazione in maniera addirittura peggiorativa della norma, vi segnaliamo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo il quale debbono rimanere salvaguardate tutte le situazioni determinatesi prima della sua entrata in vigore, perché altrimenti si attribuirebbe alla stessa una portata retroattiva.

L’art. 5, comma 8, non si applica pertanto né ai rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore, né alle situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima della sua entrata in vigore ma in questo caso solo, secondo il Dipartimento, quando ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata residua del rapporto  o a causa della sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione” (ad esempio: aspettativa per periodo di prova a seguito di vincita di concorso presso altra amministrazione).

Anche in questi residui casi, prosegue il Dipartimento, le ferie potranno essere monetizzate solo nelle ipotesi previste da leggi e contratti e le esigenze di servizio che hanno dato luogo al rinvio ed all’accumulo delle ferie debbono essere documentate in atto formale di data certa.

E’ evidente che il parere del Dipartimento ci lascia solo parzialmente soddisfatti, specie per tutte quelle situazioni, a partire dalle strutture sanitarie, dove la cronica carenza di personale ha reso pressoché impossibile la fruizione delle ferie in tempi fisiologici determinando accumuli anche consistenti di ferie.

In questi casi il richiamo del Dipartimento all’obbligo di fruire le ferie nei tempi previsti perché finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore assume il sapore della beffa perché a farne le spese, due volte, saranno non i dirigenti che non hanno consentito il godimento di questo diritto/dovere, ma proprio i dipendenti che non hanno potuto accedervi.

Alla luce di tutto quanto sopra, poiché per il futuro la norma ribadisce l’obbligo a fruire le ferie entro i termini previsti dalle norme contrattuali e ordinamentali, è opportuno come prima cosa che il personale formalizzi entro l’anno la richiesta di fruire nel primo semestre dell’anno successivo le ferie 2012 non fruite.

Per quanto riguarda le ferie relative ad anni precedenti maturate e non godute prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 8 della legge 95/12 da parte di lavoratori che non rientrano nelle ipotesi valutate dal Dipartimento della funzione pubblica, stiamo valutando l’esperibilità di un’azione legale e vi informeremo a breve sulle eventuali iniziative da avviare.

Resta comunque aperto il problema di come realisticamente un gran numero di enti e di aziende riusciranno ad assicurare il godimento delle ferie – anche solo correnti – nei termini contrattuali ed ordinamentali, che sottoporremo al Ministro della Funzione Pubblica, alle Regioni, all’UPI e all’ANCI per evitare che l’ennesima disposizione scritta senza avere conoscenza delle realtà destinatarie produca ulteriori danni ai lavoratori pubblici.

Fraterni saluti.

                                                                                                             Il Segretario Generale

                                                                                                             f.to Giovanni Torluccio

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