Comunicato

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 a) Fruizione ad ore dei congedi parentali

 b) Congedo straordinario per gli affini entro il terzo                                                                                               grado,conviventi di disabili gravi

La legge n. 228/2012 – legge di stabilità per il 2013 – all’articolo 1, comma 339 consente a richiesta dei lavoratori e delle lavoratrici la fruizione ad ore dei cd congedi parentali, disciplinati dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001. La legge prevede che tale facoltà sia esercitata dopo la stipula di uno specifico contratto collettivo di lavoro nel quale dovranno essere disciplinati “i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.La UIL FPL insieme con le altre OO.SS(CGIL,CISL) hanno inoltrato un’istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della norma e, specificatamente, se il richiamo alla contrattazione collettiva in essa contenuto possa interpretarsi più estensivamente riferito anche alla contrattazione di secondo livello, sia in forma integrativa che a supplenza di quella nazionale. Il  Ministero del Lavoro  successivamente si è espresso con nota protocollo 37/0013271 del 22 Luglio 2013, in maniera positiva ed ha affermato  che “stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare” le modalità di fruizione dei congedi parentali in parola siano anche i contratti collettivi di secondo livello. Ciò consente anche alle lavoratrici ed ai lavoratori dei nostri settori, soggetti in questo momento al blocco dei CCNL, di fruire subito di una opportunità importante per conciliare le esigenze lavorative con quelle personali e familiari, oltre che di intervenire in modo più specifico con la contrattazione integrativa  dopo che la materia sarà stata disciplinata all’interno dei contrati collettivi nazionali. Cogliamo l’occasione per segnalarvi l’ulteriore ampliamento dei soggetti legittimati a fruire dei congedi per gravi e documentati motivi familiari di cui alla legge 53/2000, art.4, comma 2. Infatti La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(congedo biennale retribuito), nella parte in cui non include fra questi il parente o l’affine entro il terzo grado convivente,” in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Dopo questo ultimo intervento della Corte, i soggetti che possono fruire del congedo sono, nell’ordine, il coniuge convivente, i genitori, anche adottivi, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli e sorelle conviventi.

Cordiali saluti

      RSA/RSU                                                        IL  Segretario Aziendale UIL FPL

Verrastro Giuseppe                                                              Gerardo Sarli

Gennaro Coralluzzo

Candia Carmela

Giordano Ciro

Tedesco Luigi

Marinelli Franco

Telesca Rocco

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