Comunicato

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Dopo un proficuo periodo di incontri è stato sottoscritto, in data 30 luglio 2019, l’ipotesi di contratto integrativo decentrato per il personale del comparto sanità tra la direzione strategica dell’Irccs Crob e le sigle sindacali.

La firma del documento arriva dopo un lungo confronto tra le parti finalizzato alla definizione di una piattaforma condivisa, visto e considerato che l’ultimo provvedimento dell’Istituto in tema di contratto integrativo risaliva al 2008. Per l’approvazione definitiva questa ipotesi di contratto sarà trasmessa al collegio sindacale e all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il contratto integrativo decentrato si rivolge a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed ha tra le sue finalità la valorizzazione delle risorse umane, attraverso il miglioramento delle competenze professionali e il contributo individuale all’organizzazione.

Tra i punti che costituiscono il contratto vi sono: i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali che sarà a regime dal primo gennaio 2020; la disciplina delle modalità di ripartizione dei fondi contrattuali; i criteri per la valutazione della performance organizzativa ed individuale; l’orario di lavoro; la formazione; la pronta disponibilità; il welfare.

Malgrado le nostre perplessità su alcuni articoli, votati a maggioranza e sui quali rimane tutto il nostro dissenso abbiamo comunque preferito continuare la discussione per consentire la stipula definitiva del decentrato indispensabile per la tutela dei lavoratori.

La piattaforma è composta di 23 articoli.

Nello specifico gli articoli non condivisi sono i seguenti:

art.5 abbiamo chiesto di spostare una quota dal Fondo Produttività al Fondo Fasce per garantire la PEO (Progressione Economica Orizzontale) a tutti i dipendenti. Trattasi di fondi destinati ai lavoratori, spostare una quota del 30% significa garantire la PEO solo ad alcuni lavoratori. Il risultato attribuire nel 2020 (ennesima volta) la PEO solo ad alcuni lavoratori e diminuire il premio di produttività anche a coloro che non si vedranno attribuita la PEO.

Art.14 Modifica criteri di attribuzione PEO. Attribuirla per anzianità di servizio ( non soltanto nel CROB) a partire dall’ultima progressione economica orizzontale ricevuta e a parità di condizione, al più anziano sia anagraficamente che di servizio. Criterio meritocratico. 

Art.9 Decurtazione della produttività nei giorni di assenza. Vanno decurtati i giorni di assenza ad eccezione di tutte le assenze per

  1. Ferie;
  2. Infortunio sul lavoro
  3. Astensione obbligatoria maternità
  4. Formazione obbligatoria
  5. Recuperi e riposi compensativi

La UIL FPL ha proposto l’inserimento nell’elenco di cui sopra i permessi L. 104/92. La sentenza della Corte di Cassazione n.cv20684/2016 equipara, infatti, i congedi L. 104/92 ai congedi per astensione obbligatoria di maternità e infortuni sul lavoro.

Le altre sigle hanno risposto con un secco no.

Noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Le  R.S.U. Aziendali UIL FPL                                     Il Segretario Territoriale UIL FPL                                                                                          Area Vulture Melfese                          Margherita Cicchiello                                                       P. Di Fazio                                  Dario Montemarano                                                                     

                                                                                              

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